Secondo il decreto legge appena approvato, i beneficiari del III, IV e V Conto Energia devono versare entro il 30 giugno 2020 un importo pari all'intero beneficio della Tremonti Ambiente. Contraria ACEPER: "Il TAR del Lazio ha già dichiarato legittimo il cumulo"

"Con stupore apprendiamo che il Governo sta intervenendo mediante Decreto Legge sull'annosa questione della cumulabilità tra Tremonti Ambiente e tariffe incentivanti; questione assai nota agli operatori e che di recente ha interessato anche la magistratura amministrativa". Esordisce così Veronica Pitea, Presidente di ACEPER, Associazione Consumatori e Produttori Energie Rinnovabili.

Al centro dell'attenzione è il decreto-legge recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili" collegato alla legge di bilancio 2020. L'articolo 36 fa riferimento alla detassazione prevista dalla cosiddetta "Tremonti Ambiente" (art. 6, commi da 13 a 19, L. 388/2000) e le tariffe incentivanti del III, IV e V Conto Energia. I soggetti che hanno beneficiato di entrambe le misure, sarebbero ‘invitati' a rinunciare agli sgravi fiscali.

"Lo stupore non nasce dalla volontà del Governo di intervenire sul tema. Anzi, un intervento al riguardo era quanto mai auspicato e atteso. A destare perplessità sono invero i contenuti", continua Veronica Pitea. Il decreto infatti prevede che le società che detengono impianti e che godono del III, IV e V conto energia, per mantenere il diritto alle tariffe incentivanti, debbano pagare una "somma determinata applicando alla variazione in diminuzione effettuata in dichiarazione relativa alla detassazione per investimenti ambientali l'aliquota d'imposta pro tempore vigente". In pratica, chiarisce ACEPER, "dovrebbe essere versato un importo pari all'intero ammontare del beneficio relativo alla Tremonti Ambiente (come originariamente indicato in dichiarazione dei redditi) entro il 30 giugno 2020, con modalità operative rimandate a un successivo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate".

Ma proprio in merito va ricordato che, con sentenza n. 6784 depositata il 29 maggio 2019, il TAR Lazio aveva accolto il ricorso proposto contro il GSE da 15 società operanti nel campo del fotovoltaico, membri ACEPER, annullando la comunicazione del GSE del 22 novembre 2017 (e successiva comunicazione di proroga). In quella sede il TAR Lazio aveva chiarito in termini inequivocabili che il quadro normativo di riferimento depone nel senso della cumulabilità dei benefici in argomento, non risultando per nulla condivisibile la lettura a esso data dal GSE e dal Ministero dello Sviluppo Economico".

Dal punto di vista giuridico, le previsioni del Decreto Legge in tema di cumulabilità destano perplessità in relazione alla violazione in particolare di due principi:

- del legittimo affidamento (principio che impone all'amministrazione l'attenta salvaguardia delle situazioni soggettive consolidatesi per effetto di atti o comportamenti idonei ad ingenerare per l'appunto un ragionevole affidamento nel destinatario);
- della certezza del diritto (principio in base al quale ogni persona deve essere posta in condizione di valutare e prevedere, in base alle norme generali dell'ordinamento, le conseguenze giuridiche della propria condotta, e che costituisce un valore al quale lo Stato deve necessariamente tendere per garantire la libertà dell'individuo e l'eguaglianza dei cittadini davanti alla legge).

Di fatto, il Decreto Legge, nel riproporre in maniera più o meno velata il divieto di cumulo, si pone in contrasto con i principi giuridici espressi dal TAR Lazio , il quale nell'annullare la news del GSE del 17 novembre 2017 ha argomentato in senso favorevole alla cumulabilità. Ciò senza dimenticare che la sentenza in considerazione del suo tenore e degli atti annullati deve essere ritenuta avente efficacia erga omnes.

"Senza considerare che nel nostro ordinamento giuridico il Decreto Legge andrebbe adottato in casi straordinari di necessità e urgenza e non rispetto a situazioni ben note e alle quali si intende porre ‘rimedio' con ‘interventi dall'alto', destituiti di ogni fondamento dal punto di vista giuridico oltre che, è il caso di ribadire, contrari ai principi espressi dalla magistratura amministrativa", sottolinea Veronica Pitea.

Oltre a portare il tema all'attenzione dell'opinione pubblica, "ACEPER chiede al Governo di rivedere la propria posizione, onde scongiurare il perpetrarsi di un'ingiustizia vera e propria" e promette di attivarsi presso le sedi opportune per tutelare i diritti degli operatori del fotovoltaico.

ACEPER (Associazione Consumatori e Produttori Energie Rinnovabili) nasce nel 2014 dall'iniziativa di un gruppo di imprenditori che ha investito nelle energie rinnovabili. Agendo come un hub di competenze e best practices, ACEPER assiste gli associati nella gestione delle problematiche legate agli impianti già installati, informandoli in modo comprensibile e tempestivo sulle novità di carattere legislativo, tecnologico ed economico. A fine 2018 l'associazione conta 1.770 aziende produttrici iscritte, per 2.678 impianti di generazione di energia rinnovabile in tutt'Italia.